
Questo articolo riassume le principali fonti normative che disciplinano il commercio di alimenti e bevande, e cita alcune decisioni della giurisprudenza che riguardano la responsabilità penale del commerciante.
Il problema della responsabilità del commerciante
Il commerciante di alimenti e bevande può essere ritenuto responsabile anche in ambito penale: conoscere le principali fonti normative e le conseguenze penali è fondamentale non solo per affrontare correttamente gli aspetti legati all’offerta commerciale nei confronti dei consumatori, ma anche per prevenire potenziali rischi attraverso un miglior packaging richiesto ai fornitori anche alla luce delle decisioni giurisprudenziali sulla nozione di «confezione originale», nel qual caso l’art. 19 della Legge 283/1962 prevede una deroga alla responsabilità del commerciante.
Le principali fonti normative in materia di commercio di alimenti e bevande
Le principali fonti di riferimento nell’ambito del vigente sistema normativo, in Italia sono le seguenti:
- Regolamento Ce n. 178/2002 sulla legislazione e sicurezza alimentare
- Regolamento UE n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Legge n. 283/1962 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- Codice Penale relativamente ad alcuni articoli, quali gli artt. da 439 a 446 c.p. sulle sostanze alimentari e bevande adulterate, contraffatte o nocive.
Le conseguenze penali
I reati previsti dagli artt. da 439 a 444 c.p. sono invece delitti, puniti con la reclusione e con la multa, e come tali non è possibile ricorrere al procedimento di oblazione che estingue il reato.
I reati previsti dalla Legge 283/1962 sono contravvenzioni e non delitti: sotto il profilo pratico, è possibile estinguere il reato attraverso il procedimento di oblazione ai sensi dell’art. 162 (pagamento di un terzo del massimo dell’ammenda) e 162 bis c.p. (se l’istanza è accolta, pagamento la metà del massimo dell’ammenda).
L’art. 19 della legge 283/1962 prevede una deroga alla responsabilità del commerciante: «Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione».
Qui di seguito sono riportate alcune decisioni della giurisprudenza in merito agli aspetti più salienti della normativa, della quale sono riportati in calce alcune disposizioni (del codice penale e della Legge 283/1962).
Nella seconda parte metteremo in evidenza alcune Sentenze della Corte di Cassazione penale sulla materia in oggetto.