Al buco nero dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione, in Italia si aggiunge il cronico ritardo delle imprese nel saldare anche le fatture tra privati. Il settore peggiore, da questo punto di vista, pare proprio essere la grande distribuzione, dove i pagamenti puntuali sono solo il 21,7% del totale. Questo dato, oltre ad essere il peggiore in Europa, è anche distante dalla media nazionale dell’economia, dove i pagamenti puntuali in media sono pari al 45,7% del totale. I dati di Cribis D&B evidenziano però una netta divisione territoriale: a Nord est i pagamenti delle catene di supermercati sono puntuali nel 40,8% dei casi, a Sud solo per il 14,2% delle fatture. La frattura geografica è evidente anche nelle dimensioni del ritardo. Nel mezzogiorno infatti ben il 15% delle fatture è saldato con ritardi tra 30 e 60 giorni, dato che crolla all’1,7% nel Nord Est. La situazione potrebbe tuttavia migliorare a breve, in virtù dell’applicazione della nuova normativa che prevede pagamenti entro 60 giorni per gli alimentari non deteriorabili, a 30 per le merci deperibili (il famoso articolo 62 del decreto Liberalizzazioni): ma quest’obbligo riguarda solo una parte dei fornitori della grande distribuzione. Per altri fornitori la situazione potrebbe addirittura peggirare, vari gruppi già in difficoltà per le vendite in calo dovranno ritardare i pagamenti a questi fornitori per adempiere alle nuove normative per deperibili e freschi. Le regole entreranno in vigore da ottobre e gli operatori del settore attendono il decreto attuativo che dovrà stabilire le modalità concrete dell’applicazione della norma e le eventuali sanzioni per i comportamenti non conformi.
[via IlSole24Ore]
“nuova normativa che prevede pagamenti entro 60 giorni per”
e se dopo 60 gg la catena non paga cosa cambia da adesso?Me lo può cortesemente spiegare?
Grazie
[…]
Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
[…]
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 del presente articolo l’Autorità provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell’ambito dell’Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
Chi non è un distributore agro alimentare, ma vende ad esempio servizi, rischia così di vedere i propri pagamenti allungati, perchè i clienti a loro volta, dovendo far fronte a pagamenti a breve termine imposti dalla normativa, allungano ulteriormante quanto da pagare ad altri!!!
Finalmente l’articolo 62 ci aiuta a diventare piu’ europei! Le aziende non potranno piu’ esser usate come bancomat!
Giorgio
Credo proprio che questa legge se dovesse entrare in vigore potrebbe finalmente determinare una maggiore sicurezza da parte di tanti imprenditori ad interloquire con buyer e lavorare con la gro.