domenica 12 Gennaio 2025

L’esperto legale della GDO: il reato di furto nel Supermercato. Soluzioni

La crisi economica ha portato alla ribalta un fenomeno che purtroppo è sempre stato una costante per lo stereotipo dell’attività di vendita di prodotti alimentari nei supermercati. Il tema è molto semplice: chi ruba, ed ovviamente viene colto in flagrante, viene accusato di furto e condannato.

Ma funziona sempre così? Quanti di voi lettori sono proprietari di Supermercati oppure gestiscono supermercati e si sono trovati a gestire un problema del genere? E’ andato tutto liscio? Sempre? La legge italiana ha ottemperato il suo ruolo?

Da tempo insistiamo sul concetto secondo cui le Aziende Retail avrebbero bisogno di un esperto legale specializzato in GDO. Noi di GDONews, attraverso il nostro esperto, il dott. Graziotto, pubblichiamo editoriali che trattano i temi giuridici ricorrenti nello svolgere l’attività del Mass Market.
Redazione

Il reato di Furto nel Supermercato

Questo articolo tratta di due aspetti pratici del reato di furto all’interno di punti vendita che offrono prodotti in vendita con le modalità del libero servizio: se il responsabile del punto vendita sia legittimato a presentare la querela, e in quali casi possa ritenersi integrata l’aggravante del mezzo fraudolento prevista dall’art. 625 c.p., primo comma, n. 2.

Su questi due aspetti si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, affermando due importanti principi di diritto, riassumibili in forma estremamente semplificata nei seguenti termini: 1) la querela è proponibile dal responsabile dell’esercizio commerciale, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce; 2) per ritenersi integrata l’aggravante del mezzo fraudolento non è sufficiente il semplice occultamento della merce sulla persona o nella borsa.

Nota: su richiesta, è anche disponibile una raccolta di alcune recenti (2013 e 2012) massime giurisprudenziali in tema di reato di furto nei supermercati.

 

Premessa

L’ultimo comma dell’art. 624 del codice penale , rubricato «Furto», recita:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.»

Quindi, nel caso non ricorrano le aggravanti citate, la disposizione prevede che il delitto di furto è punibile solo a querela della persona offesa.

In tutti i casi in cui il responsabile dell’esercizio commerciale non sia l’imprenditore (o il rappresentante legale in caso di esercizio da parte di società), si è posto il problema circa la sua legittimazione a proporre la querela.

Qual è l’impatto pratico di questo aspetto per gli esercizi commerciali?

In tutti i casi in cui l’esercizio commerciale sia gestito da un responsabile che non fosse anche il legale rappresentante, si poneva il problema della sua legittimazione a proporre la querela, vanificando spesso la perseguibilità concreta dei reati di furto scoperti negli esercizi commerciali.

Inquadriamo meglio il problema partendo dalla configurabilità dell’aggravante del mezzo fraudolento (nel qual caso non è necessaria la querela), e trattando poi della legittimazione del responsabile.

L’aggravante del mezzo fraudolento

In tema di furto all’interno di punti vendita che offrono prodotti in vendita con le modalità del libero servizio. la giurisprudenza si è maggiormente occupata dell’aggravante di cui al n. 2 del primo comma art. 625 c.p.   (il colpevole che si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento).

Infatti, l’aggravante dell’art. 61, n. 7 , che consiste nell’aver «cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità», si presenta raramente nel caso di furto all’interno degli esercizi commerciali a libero servizio.

Fino alla recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Penale  vi erano stati orientamenti giurisprudenziali che rispecchiavano indirizzi interpretativi differenti circa la ricorrenza del mezzo fraudolento.

La legittimazione a proporre la querela da parte della persona offesa e sua nozione

Questo punto è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale, che ha affermato il principio seguente: «in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».

Il possesso penalistico di cui si parla in ordine al reato di furto non è necessariamente caratterizzato da immediatezza, a differenza di quello civilistico che può configurarsi anche per mezzo di altra persona, e non implica necessariamente una relazione fisica con il bene.

Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito anche dal possesso, inteso in senso penalistico e costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto è configurabile anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito: in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce.

I principi di diritto affermati nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale

La Cassazione Penale a Sezioni Unite si è pronunciata, affermando il seguente principio di diritto:

«L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 2, delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di banale, ordinano accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene».

Nella sentenza viene affermato anche un secondo principio di diritto:

«Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».

Conclusioni

Sulla base del primo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione Penale (Sentenza 30-09-2013, n. 40354), nella pratica la configurabilità dell’aggravante del mezzo fraudolento sarà più rara.

Sulla base del secondo principio di diritto enunciato nella stessa sentenza, il responsabile dell’esercizio commerciale che abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce potrà validamente proporre la querela quale persona offesa.

Fulvio Graziotto
Fulvio Graziotto
giurista d’impresa, praticante avvocato, professionista esperto in ambito due diligence legale e gestione dei rischi legali aziendali, con Specializzazione in M&A (mergers & acquisitions) e corporate finance, immobiliare, contenzioso. Ideatore di «Scudo Legale©», un supporto evoluto di formazione in ambito legale e di prevenzione e gestione dei rischi legali. (www.scudolegale.it) e Partner fondatore di BIZADIT (www.bizadit.it)

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