Nella nostra attività di consulenti dell’industria e della Grande Distribuzione, nel campo amministrativo-finanziario, ci capita spesso di imbatterci in problematiche di liquidità e di incertezza legate a contraddittori aperti con la società di riscossione EQUITALIA. Il solo nome, nell’immaginario dell’italiano medio, di questo ente pubblico, è ragione di rabbia e disgusto, perchè il compito che è chiamata a svolgere è il più antipatico che possa esistere, ma necessario per il corretto funzionamento dello Stato. Capita, però, talvolta che la medesima compia degli errori nel pretendere somme non dovute.
Com’è possibile ciò?
Può accadere (ed accade) che la società di riscossione Equitalia non abbia ottemperato a tutte le prescrizioni di legge, e che quindi il contribuente possa legittimamente ottenere l’annullamento della cartella.
Nel collaborare con la rivista GDONews, soprattutto nelle tematiche di tipo amministrativo, non abbiamo mai accennato ad attività che, normalmente, poniamo in essere nell’adempiere alla funzione di svolgere una corretta attività di credit management.
Noi di Obiettivo valore, quando prendiamo in carico attività di questo genere, svolgiamo una serie di adempimenti di controllo:
la prima verifica da fare attiene alla notifica; l’atto deve essere consegnato nelle mani del contribuente, di un familiare convivente o del portiere. Se è stato lasciato a un qualsiasi altro soggetto (incluso il vicino di casa o, peggio, un omonimo), ecco un primo vizio di notifica che legittima l’annullamento dell’atto.
Ma è bene non fermarsi solo a questo ed esaminare a fondo la cartella, giacché qualche giudice ha ritenuto che, se l’atto viene impugnato, è segno che il contribuente ne è venuto comunque a conoscenza al di là del difetto di notifica.
Occhio poi alla relata di notifica, ossia alla formula apposta dal postino al momento della consegna: deve essere riportata “in calce”, alla fine della cartella e non sul frontespizio dell’atto (anche in questo caso la legge prevede la sanzione della nullità).
Ancora: è bene spulciare che, tra le varie diciture, siano ben indicati interessi e tasso applicato per determinarli. Anche in questo caso la legge è tassativa: non basta l’indicazione del totale della somma addebitata. Occorre la specifica indicazione del tasso: se manca, la cartella è nulla. La cartella deve inoltre obbligatoriamente indicare – sempre a pena di nullità – termini e modalità per presentare ricorso e l’autorità preposta a riceverlo. Le pagine devono essere poi numerate progressivamente e non deve mancare alcun foglio: se ciò dovesse accadere, ecco un altro vizio che inficia la validità dell’atto. La cartella inoltre deve specificare in maniera chiara: la cifra intimata, il numero della cartella, l’ente titolare del credito (Inps, Comune, Agenzia delle Entrate), le generalità del debitore, la specie del ruolo, l’importo di ogni singolo ruolo, l’avviso che l’agente della riscossione, in caso di inadempimento, procederà all’esecuzione coattiva, il responsabile del procedimento, dell’emissione e della notifica della cartella esattoriale. Un’ultima chicca: il timbro postale e la data di consegna devono essere ben leggibili.
Abbiamo inserito in breve quelle attività che il buon padre di famiglia deve compiere prima di rivolgersi alla società EQUITALIA e che noi, come Obiettivo Valore svolgiamo per conto delle aziende nostre clienti.
Se volete saperne di più siamo a disposizione, mi potete contattare all’indirizzo e-mail: gherardi@gdonews.it
Gentilissimo Gherardi,
Non so se può essere la persona giusta, ma sto cercando di diffendermi da Equitalia, è la seconda volta che invia cartelle esorbitanti, e che grazie alla mia sola testardaggine riesco a chiedere lo sgravio, la prima volta 10.000.00 e la seconda di 5000.00. rimane ancora un altra partita, ma non saprei a chi rivolgermi, e naturalmente non voglio esborsare ancora danaro. Vorrei solo essere aiutata, visto che faccio un lavoro sociale…Non si diventa ricchi così. Spero mi possa dare qualche dritta. La ringrazio. Annalisa Masala