È illegittimo il licenziamento disposto da un supermercato per la soppressione di un punto vendita se non si è tenuto anche degli altri punti vendita della stessa catena di supermercati. Secondo la Cassazione, infatti, non è possibile infatti limitare la platea dei lavoratori interessati dal licenziamento collettivo ad un solo punto vendita.
Così a sezione lavoro della Cassazione (sentenza n. 13953/2015) ha confermato una decisione della corte d’appello di Napoli che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento avvenuto nell’ambito di un programma di riduzione del personale e di ristrutturazione della società datrice di lavoro.
La corte d’appello aveva evidenziato che “nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 non vi era traccia dei motivi per i quali l’esubero del personale comportava una limitazione della platea dei lavoratori da licenziare a quelli della sola unità di vendita soppressa, non avendo la parte datoriale operato il doveroso scrutinio dei criteri legali applicabili per la selezione dei personale da considerare in eccesso”.
Ricorrendo in Cassazione, la società proprietaria della catena di supermercati, sosteneva tra le altre cose che la motivazione dei giudici di merito sarebbe stata contraddittoria giacché da un lato riconosceva l’autonomia del supermercato in cui lavorava il dipendente licenziato e dall’altro affermava che “la procedura di mobilità avrebbe potuto essere limitata allo stesso solo se specifiche esigenze aziendali avessero giustificato una tale limitazione”.
La Cassazione nel confermare il verdetto della Corte d’appello, ricorda di essersi già espressa più volte in merito affermando che “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a tale unità sulla base di oggettive esigenze aziendali ed il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 sia le ragioni alla base della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti”
Richiamando un altra precedente decisione, la Corte ricorda infine che, quando il licenziamento collettivo per riduzione di personale si riferisce ad una sola unità produttiva oppure a un solo settore dell’azienda “la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale”.
Il datore di lavoro però non può limitare la scelta dei lavoratori ai soli addetti a un reparto o a un settore se questi risultano essere idonei a occupare posizioni lavorative in altri reparti.
Insomma, non è legittima la scelta di lavoratori basata solo sul fatto che sono impiegati nel reparto soppresso o ridotto senza prendere in considerazione “il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative”.
Fonte: StudioCataldi