Dal 13 Dicembre una nuova evoluzione porta alla GDO nuove regole comunitarie nelle etichette alimentari. Ciò significa che per vendere bisogna avere coscienza che da oggi le etichette dei prodotti devono essere modificate la dove richiesto. I caratteri, innanzitutto, devono essere più chiari e grandi (dimensione minima di almeno 1,2 millimetri o 0,9 nel caso di confezioni piccole), nome e indirizzo di chi ha fatto o commercializzato il prodotto, indicazione delle eventuali sostanze contenute che procurano intolleranze. Il regolamento comunitario 1169/2011 per quanto riguarda le etichette dei prodotti alimentari, è una norma che – secondo alcuni – danneggia i piccoli produttori e in particolare i prodotti di nicchia e di alta qualità italiani. Non sarà, infatti, necessario indicare l’origine dei prodotti. “Nel nuovo regolamento ci sono novità importanti che vanno nella direzione giusta”, ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina. “Garantire un’informazione corretta e adeguata ai consumatori è una questione cruciale: per questo in Italia vogliamo andare ancora oltre, in particolare sull’origine delle materie prime”. Ma è polemica sull’eliminazione dell’obbligo di riportare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento della merce. “Ciò che serve, invece, è indicare sulle confezioni dei prodotti alimentari la provenienza delle materie prime, per tutelare le produzioni italiane e far sapere ai consumatori da dove vengono i cibi che si mettono in tavola”, ha dichiarato il presidente del Codacons Carlo Rienzi. Ecco le principali novità introdotte ricordate dalla Coldiretti:
Chiarezza
Le indicazioni dovranno essere scritte con caratteri più grandi e con una dimensione minima di 1,2 mm (0,9 nel caso di confezioni piccole).
Responsabile
Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, dovrà esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.
Allergeni
Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni. Secondo Rienzi, per la ristorazione il regolamento Ue rischia di tradursi in una misura «abnorme, costosa e inapplicabile».
Oli e grassi
Verrà bandita la definizione generica oli vegetali o grassi vegetali, per specificare invece quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.
Lavorazione
Dovranno essere indicati i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente: ad esempio non sarà possibile utilizzare solo il termine latte se si usa quello in polvere. In caso di carne e pesce congelato e di preparazioni non lavorate, andrà indicata la data di congelamento e, nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione decongelato.
Ingredienti sostitutivi
In caso di sostituzione di un ingrediente normalmente utilizzato con un altro, ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato accanto al nome del prodotto.
Caffeina
Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti energy drink.
Scadenza
La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo su quella esterna.
Nutrizione
Sarà invece obbligatoria dal 13 dicembre 2016 la dichiarazione nutrizionale, mentre da aprile 2015 anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame dovrà figurare sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione. Obbligo al momento in vigore solo per la carne bovina.