sabato 18 Gennaio 2025

I Problemi del mestiere: e se un cliente si fa male dentro un supermercato? L’aiuto del consulente Legale di GDONews

caduta in supermercatoEssere proprietari di un supermercato è sempre una responsabilità, il traffico delle persone clienti esiste e con esso esiste il rischio di danni che possono essere causati agli stessi. Ad oggi non si è mai sentito parlare di assistenza di un Ce.Di. ad un proprio affiliato in termini legali (si intende di informazione legale) in caso di sinistro occorso nell’ambito dell’esercizio della propria attività lavorativa.

E’ un tema complesso che entra nel merito delle competenze ma anche, e soprattutto, della qualità dei servizi che una Centrale Distributiva dovrebbe dare ai propri associati/affiliati. In ogni caso la fattispecie del danno causato ad un cliente e della conseguente responsabilità civile dei commercianti per danni verificatisi nei punti vendita e negli spazi attigui e’ di disarmante attualità e frequenza. Sembra un tema semplice e scontato ma non è così. Lo abbiamo sottoposto all’esperto legale di GDONews, il dott. Fulvio Graziotto, che è un uomo di Legge ma anche un uomo di Distribuzione, ed è uno dei pochi in Italia che oggi ha fatto della GDO un suo Core Business relativamente alla professione legale.

D: Dott. Graziotto esiste una norma che disciplina un evento illecito a danno di un cliente dentro un supermercato?

R: Certo, è l’art. 2051 c.c., rubricato “Danno cagionato da cosa in custodia.” che recita: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”

D: Che valenza ha questa disposizione per le catene commerciali e i punti vendita in generale?

R: La domanda sembra banale, ma gli addetti ai lavori (avvocati, assicuratori e magistrati) sembrano non avere un orientamento chiaro e univoco sul punto. Ancora peggio tra gli operatori commerciali. La giurisprudenza di merito (cioè il giudice di primo grado chiamato a decidere sulle richieste di risarcimento, e quello di appello nel caso di impugnazione della decisione in primo grado) dimostra spesso di non distinguere correttamente gli elementi alla base della responsabilità da custodia (disciplinata dall’art. 2051 c.c.) da quelli alla base del regime residuale dell’art. 2043 c.c. (che è invece, quale norma di chiusura, il regime applicabile in mancanza di disposizione più specifica).

graziottoD: Quindi significa che fanno confusione sul regime da applicare?

R: Mi spiego meglio, le fonti normative in tema di responsabilità sono collocate nel Codice Civile al Libro Quarto – Delle obbligazioni, Titolo IX – Dei fatti illeciti:

• Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito. «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

• Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.»

L’art. 2051 c.c., centrale in questa analisi, si fonda sul concetto di «responsabilità oggettiva»: in parole semplici, significa che, per imputare la responsabilità, si prescinde dalla colpa o dal dolo. La colpa tipicamente si può manifestare in tre modi: la negligenza (opero senza diligenza oppure ometto di operare o sorvegliare quando sarebbe diligente farlo, e quindi sono negligente), l’imprudenza (azzardo comportamenti o omissioni di comportamenti rischiosi), e l’imperizia (commetto errori od omissioni tecnici che, in qualità di esperto della materia, non sono giustificabili). Nell’art. 2051 c.c. la colpa e il dolo non rilevano: quello che rileva, invece, sono le definizioni dei tre elementi previsti nella disposizione: il concetto di cosa, il concetto di custodia, e il concetto di caso fortuito. Sempre semplificando, per cosa si intende qualsiasi bene materiale mobile o immobile. Per custodia si intende un potere di fatto sulla cosa. Per fatto fortuito si intende il fatto probabilisticamente molto improbabile e che non si poteva ragionevolmente prevedere, incluso il fatto del terzo e la colpa del danneggiato.

D: Quindi che differenza c’è tra l’art. 2051 e l’art. 2043?

R: L’art. 2051 si basa sul concetto di «responsabilità oggettiva», la cui configurabilità richiede tre elementi: una cosa, un rapporto di custodia con essa e l’esclusione del fatto fortuito. Invece la responsabilità fondata sull’art. 2043 si basa sul concetto di colpa (e di dolo che, semplificando, possiamo definire come una colpa di gravità estrema), e richiede la presenza di tre elementi: il danno ingiusto, un fatto (che può anche essere un’omissione) colposo (a prescindere dalla gravità della colpa) o doloso, e il cd. «nesso di causalità» tra il fatto colposo o doloso e il danno ingiusto: cioè, il danno deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto. In parole semplici, per imputare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 quando ne ricorrono i presupposti, si prescinde dalla colpa o dal dolo, il danneggiato deve solo provare che il danno è stato causato dalla cosa, e il custode potrà liberarsi solo provando che ricorre il caso fortuito (incluso il fatto del terzo e la colpa del danneggiato). Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279). Altrimenti, se è stato cagionato un danno ingiusto, e se non ricorrono altre disposizioni più specifiche (ad es. l’art. 2049 in tema di responsabilità dei padroni o dei committenti, o dell’art. 2050 per l’esercizio di attività pericolose, o ancora dell’art. 2054 per danni dalla circolazione di veicoli), si rientra nei casi disciplinati dall’art. 2043 c.c., che è una norma cd. di «chiusura del sistema» (normativo), cioè da applicarsi in via sussidiaria in mancanza di disposizioni più specifiche.

Il problema sorge, infine, nelle aule dei Tribunali e dalle decisioni che i Giudici prendono interpretando, secondo la fattispecie analizzata e secondo loro coscienza, la norma. I tre gradi di Giudizio spesso danno pareri divergenti e ciò aumenta la difficoltà di comprensione della norma.

Il dott. Fulvio Graziotto, a tal proposito, ha scritto un documento in pdf di 4 pagine sul tema in oggetto da cui è stata tratta la presente intervista. Nel documento viene approfondito il tema e commentate diverse decisioni della Corte di Cassazione adottate su casi realmente accaduti.

 

Chi volesse ricevere GRATUITAMENTE lo studio del dott. Graziotto può scrivere a commerciale@gdonews.it e chiederne una copia.

 

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