Il mercato della Grande Distribuzione ha una peculiarità ben riconosciuta: quella di svolgere volumi molto superiori al mercato specializzato e di conseguenza rendere materia contrattuale anche la voce della scadenza dei pagamenti. I 30 giorni, talvolta 60 giorni, che fanno la media del mercato specializzato si trasformano in minimo 90 giorni per la GDO, ma spesso e volentieri 150 giorni e talvolta più di 200 giorni. Sino a poco tempo fa, cioè sino a quando il sistema bancario dava una parvenza di stabilità, non sussistevano particolari problemi, esisteva una certa flessibilità degli istituti nello “sconto” anticipato delle fatture, con interessi relativamente bassi. Con la crisi finanziaria e bancaria tale strumento si sta facendo più rarefatto che in passato, la diffidenza degli istituti di credito aumenta, e se avvengono ritardi nei pagamenti del cliente Retailer, la banca chiede al cliente di coprire l’esposizione. Un altro problema, di non poco conto, per le aziende operanti in GDO è il pagamento dell’IVA: infatti l’Agenzia delle Entrate non distingue, giustamente, i mercati (es. GDO rispetto ad un altro) ed esige l’IVA anche delle fatture non pagate. Proprio in questi giorni, su questo tema, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo al nuovo regime dell’IVA “per cassa”. A decorrere dal 28.4.2009 la facoltà di differire l’IVA al momento del pagamento della fattura emessa è esteso alla generalità dei soggetti passivi IVA che hanno un volume d’affari 2008 non superiore a € 200.000. Viene così a delinearsi il regime IVA c.d. ad “esigibilità immediata” che “trovava”, fino ad ora, l’unica eccezione per le operazioni effettuate nei confronti di specifici soggetti (Stato ed Enti Statali, istituti universitari, enti ospedalieri, USL, ecc.). Tale facoltà è stata estesa, ad opera del DL n. 185/2008, anche alle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti passivi IVA. La principale condizione richiesta alle imprese e ai lavoratori autonomi, per poter usufruire della suddetta facoltà, come previsto dall’art.1, comma 1, DM 26.3.2009, consiste nel fatto di conseguire un volume d’affari, come già detto, inferiore o pari a € 200.000,00.
L’intento della norma, nell’ottica di approntare soluzioni all’attuale congiuntura economica sfavorevole, è quello di agevolare le piccole-medie imprese ed i lavoratori autonomi spesso in difficoltà nell’anticipare finanziariamente il versamento dell’imposta all’Erario nelle more degli incassi dei corrispettivi/compensi fatturati.
Entrando negli aspetti tecnici la nuova disciplina incontra una triplice limitazione di natura soggettiva, infatti le nuove disposizioni non possono essere applicate:
• nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di “regimi speciali IVA”;
• quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
• se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
Considerando che la nuova disciplina coinvolge un’ampia platea di soggetti si rende necessario prestare, da subito, particolare attenzione ad alcuni aspetti operativi che potrebbero presentare delle complessità. Sul punto si evidenzia che:
• la scelta operata in ordine all’applicazione dell’esigibilità differita dell’IVA comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio delle movimentazioni finanziarie (incassi/pagamenti);
• l’applicazione della disciplina in esame comporta, sia per il cedente/prestatore sia per l’acquirente/committente, la contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture: l’una ad esigibilità immediata, l’altra ad esigibilità differita.
Particolare attenzione dovrà essere prestata in sede di liquidazione periodica dell’IVA,nella quale confluirà:
• l’IVA ad esigibilità immediata delle fatture emesse e ricevute nel periodo;
• l’IVA ad esigibilità differita relativa alle fatture, incassate e pagate nel periodo.
La corretta applicazione del regime in esame richiede infine un monitoraggio continuo del volume d’affari in corso d’anno.
Un norma sicuramente rivoluzionaria che potrebbe essere risolutiva, per investimenti, attività promozionali, personale, se venisse estesa alle fatture emesse in favore della GDO. Altrimenti non rimane che sperare in una inversione dei rapporti tra aziende e retailer relativamente a questo argomento contrattuale.